L’anestesista non si discosta dalle linee guida ove richiesto dalla peculiarità del caso concreto? Condannato per omicidio colposo.
Il fatto.
La vicenda vede una paziente deceduta a seguito della infezione (sepsi) derivata dalla lesione della faringe prodotta nel corso della fallita manovra di intubazione in anestesia generale (dapprima con laringoscopia, poi mediante tubo mandrinato sonda di Eschmann e, infine, mediante fibrobroncoscopio) che era stata effettuata dal medico anestesista, nonostante le note e prevedibili condizioni di difficoltà della intubazione della paziente medesima, risultanti dalla cartella clinica.
L’imputato era inoltre presente in sala operatoria, come risultato dalla cartella clinica, e fu l’unico medico a procedere all’intubazione, nonostante un esame obiettivo della paziente che indicava chiaramente “collo rigido, per esiti chirurgici in brachitipo, mobilità del collo fissa e profilo del mento sfuggente”, caratteristiche indicate in cartella e tali da far prevedere le difficoltà concrete di intubazione in una paziente di 51 anni obesa, brachitipo, che riportava in anamnesi chirurgica un intervento di stabilizzazione della colonna cervicale eseguito 25 anni prima, correttivo di una malformazione dovuta alla sindrome di Arnold-Chiari.
In cartella anestiologica era stata infine indicata una “classe Asa IV (che sta a significare paziente con malattia sistemica grave che costituisce un pericolo costante per la vita), Mallampati 3, immobilità collo e profilo del mento sfuggente”.
Le considerazioni in diritto.
La Corte di Cassazione ha condiviso in toto le argomentazioni formulate dalla Corte di Appello, secondo cui, nel caso di specie, fossero conosciuti al medico anestesista tutti gli elementi utili per poter prevedere “in concreto il rischio specifico di intubazione secondo il sistema tradizionale in anestesia generale” e che dunque, per tale ragione, avrebbero dovuto determinare l’imputato alla programmazione di un’intubazione della paziente “da sveglia”.
Specifica, inoltre, la Suprema Corte che: “la condotta esigibile dal medico prudente nel caso concreto era quella comunque di procedere al risveglio della paziente per programmare una intubazione da sveglia, come fu fatto ma dopo che “tutti gli approcci risulta(ro)no falliti””.
Il principio di diritto.
“L’osservanza delle linee guida in astratto, nel caso di specie, non è scriminante in quanto l’intubazione tradizionale in anestesia generale come ribadito anche nelle conclusioni dei periti non era appropriata al caso concreto”.
La sentenza completa: