Legge Balduzzi.

legge balduzzi

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (12G0212)

(G.U. Serie Generale , n. 263 del 10 novembre 2012)

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

 

la seguente legge:

 

                               Art. 1

 

  1. Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni

urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante  un  piu’  alto

livello di tutela  della  salute,  e’  convertito  in  legge  con  le

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 8 novembre 2012

 

                             NAPOLITANO

 

                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei

                              Ministri

 

                              Balduzzi, Ministro della salute

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

                                                             Allegato

 

           Modificazioni apportate in sede di conversione

             al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158

 

  L’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:

  «Art. 1. (Riordino dell’assistenza  territoriale  e  mobilita’  del

personale delle aziende  sanitarie).  –  1.  Le  regioni  definiscono

l’organizzazione dei  servizi  territoriali  di  assistenza  primaria

promuovendo l’integrazione con  il  sociale,  anche  con  riferimento

all’assistenza domiciliare, e  i  servizi  ospedalieri,  al  fine  di

migliorare il livello di efficienza e di capacita’ di presa in carico

dei  cittadini,  secondo  modalita’  operative  che  prevedono  forme

organizzative monoprofessionali, denominate  aggregazioni  funzionali

territoriali, che condividono,  in  forma  strutturata,  obiettivi  e

percorsi  assistenziali,  strumenti  di  valutazione  della  qualita’

assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche’ forme

organizzative multiprofessionali, denominate unita’ complesse di cure

primarie, che erogano, in coerenza con la  programmazione  regionale,

prestazioni assistenziali tramite il coordinamento  e  l’integrazione

dei  medici,  delle  altre  professionalita’  convenzionate  con   il

Servizio    sanitario    nazionale,    degli    infermieri,     delle

professionalita’ ostetrica,  tecniche,  della  riabilitazione,  della

prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In  particolare,  le

regioni  disciplinano  le   unita’   complesse   di   cure   primarie

privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori  territoriali

dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l’arco

della giornata, nonche’ nei giorni prefestivi e  festivi  con  idonea

turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico

con le strutture  ospedaliere.  Le  regioni,  avvalendosi  di  idonei

sistemi informatici, assicurano l’adesione  obbligatoria  dei  medici

all’assetto  organizzativo  e  al  sistema   informativo   nazionale,

compresi gli aspetti relativi al  sistema  della  tessera  sanitaria,

secondo  quanto  stabilito  dall’articolo  50  del  decreto-legge  30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre  2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni,  nonche’  la

partecipazione   attiva   all’applicazione   delle    procedure    di

trasmissione telematica delle ricette mediche.

  1. Le aggregazioni funzionali territoriali e le unita’ complesse di

cure primarie  erogano  l’assistenza  primaria  attraverso  personale

convenzionato  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Le   regioni

possono, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,

prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della

convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario

nazionale,  in  posizione  di  comando  ove  il   soggetto   pubblico

incaricato dell’assistenza territoriale sia diverso  dalla  struttura

di appartenenza.

  1. Il personale convenzionato e’ costituito dai medici di medicina

generale,  dai  pediatri  di  libera  scelta  e   dagli   specialisti

ambulatoriali. Per i medici di  medicina  generale  e’  istituito  il

ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando

i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.

  1. All’articolo 8, comma 1, del decreto  legislativo  30  dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti

modificazioni:

  1. a) alla lettera a) e’ premessa la seguente:

    “0a) prevedere  che  le  attivita’  e  le  funzioni  disciplinate

dall’accordo  collettivo  nazionale  siano  individuate  tra   quelle

previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo  1,

comma 2, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie complessive  del

Servizio sanitario  nazionale,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalle

singole regioni  con  riguardo  ai  livelli  di  assistenza  ed  alla

relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;”;

  1. b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

    “b-bis)   nell’ambito   dell’organizzazione   distrettuale    del

servizio, garantire l’attivita’ assistenziale per l’intero arco della

giornata e per tutti i giorni  della  settimana,  nonche’  un’offerta

integrata delle prestazioni dei  medici  di  medicina  generale,  dei

pediatri di libera scelta, della guardia medica, della  medicina  dei

servizi  e   degli   specialisti   ambulatoriali,   adottando   forme

organizzative monoprofessionali, denominate  aggregazioni  funzionali

territoriali, che condividono,  in  forma  strutturata,  obiettivi  e

percorsi  assistenziali,  strumenti  di  valutazione  della  qualita’

assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche’ forme

organizzative multiprofessionali, denominate unita’ complesse di cure

primarie,  che   erogano   prestazioni   assistenziali   tramite   il

coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie

e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto  della  peculiarita’

delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a  popolazione

sparsa e isole minori;

    b-ter)    prevedere    che    per    le    forme    organizzative

multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare,  anche  per

il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget;

    b-quater) definire  i  compiti,  le  funzioni  ed  i  criteri  di

selezione del referente o del coordinatore delle forme  organizzative

previste alla lettera b-bis);

    b-quinquies)  disciplinare  le  condizioni,  i  requisiti  e   le

modalita’ con cui le regioni provvedono alla  dotazione  strutturale,

strumentale e di  servizi  delle  forme  organizzative  di  cui  alla

lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;

    b-sexies) prevedere le modalita’ attraverso le quali  le  aziende

sanitarie  locali,  sulla  base  della  programmazione  regionale   e

nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuano  gli  obiettivi  e

concordano i programmi di attivita’ delle forme  aggregative  di  cui

alla lettera b-bis) e definiscono  i  conseguenti  livelli  di  spesa

programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita’

del distretto, anche avvalendosi di  quanto  previsto  nella  lettera

b-ter);

    b-septies) prevedere che  le  convenzioni  nazionali  definiscano

standard relativi  all’erogazione  delle  prestazioni  assistenziali,

all’accessibilita’ ed alla continuita’ delle  cure,  demandando  agli

accordi integrativi regionali  la  definizione  di  indicatori  e  di

percorsi applicativi;”;

  1. c) la lettera e) e’ abrogata;
  2. d) la lettera f) e’ abrogata;
  3. e) dopo la lettera f) e’ inserita la seguente:

    “f-bis) prevedere la possibilita’ per  le  aziende  sanitarie  di

stipulare  accordi   per   l’erogazione   di   specifiche   attivita’

assistenziali,  con  particolare  riguardo  ai  pazienti  affetti  da

patologia cronica, secondo  modalita’  e  in  funzione  di  obiettivi

definiti in ambito regionale”;

  1. f) la lettera h) e’ sostituita dalle seguenti:

    “h) prevedere che l’accesso al ruolo unico  per  le  funzioni  di

medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale  avvenga

attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta  annualmente

a  livello  regionale  e  secondo  un  rapporto   ottimale   definito

nell’ambito degli accordi regionali, in modo che  l’accesso  medesimo

sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma di  cui

all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  e  a

quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell’articolo  30

del medesimo decreto. Ai medici forniti dell’attestato o del  diploma

e’ comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede  di

copertura delle zone  carenti,  con  l’attribuzione  di  un  adeguato

punteggio, che tenga conto anche dello  specifico  impegno  richiesto

per il conseguimento dell’attestato o del diploma;

    h-bis) prevedere che  l’accesso  alle  funzioni  di  pediatra  di

libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una

graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale  e

secondo un  rapporto  ottimale  definito  nell’ambito  degli  accordi

regionali;

    h-ter)  disciplinare  l’accesso  alle  funzioni  di   specialista

ambulatoriale del Servizio sanitario  nazionale  secondo  graduatorie

provinciali alle quali sia  consentito  l’accesso  esclusivamente  al

professionista fornito del titolo di specializzazione  inerente  alla

branca d’interesse;”;

  1. g) alla lettera i), le parole: “di tali medici” sono  sostituite

dalle seguenti: “dei medici convenzionati”;

  1. h) dopo la lettera m-bis) e’ inserita la seguente:

    “m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici  all’assetto

organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna  regione,

al Sistema informativo nazionale, compresi gli  aspetti  relativi  al

sistema   della   tessera   sanitaria,   secondo   quanto   stabilito

dall’articolo  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

e  successive  modificazioni,  nonche’   la   partecipazione   attiva

all’applicazione delle procedure  di  trasmissione  telematica  delle

ricette mediche”.

  1. Nell’ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica, vengono definiti modalita’,  criteri

e procedure per valorizzare, ai fini della  formazione  specifica  in

medicina  generale,  l’attivita’  remunerata  svolta  dai  medici  in

formazione presso i servizi dell’azienda sanitaria e  della  medicina

convenzionata.

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

legge di conversione del presente  decreto  si  procede,  secondo  la

normativa vigente, all’adeguamento degli accordi collettivi nazionali

relativi alla disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina

generale, con i pediatri di  libera  scelta  e  con  gli  specialisti

ambulatoriali ai contenuti dell’articolo  8,  comma  1,  del  decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del

presente articolo, con particolare riguardo ai principi di  cui  alle

lettere  b-bis),  b-ter),  b-quater),  b-quinquies),  b-sexies),  h),

h-bis) e h-ter) del citato  articolo  8,  comma  1,  nel  limite  dei

livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi  collettivi

nazionali  e  nel  rispetto   dell’articolo   15,   comma   25,   del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  delle  disposizioni  ivi

richiamate. Entro i successivi novanta giorni, senza ulteriori  oneri

per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi  regionali

attuativi.

  1. Decorso il termine di cui al comma 6, primo periodo, il Ministro

della salute, con  decreto  adottato  di  concerto  con  il  Ministro

dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle regioni  e

delle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   nonche’   le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  emana,  nelle

more   della   conclusione   delle   trattative,   disposizioni   per

l’attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal  medesimo

comma 6. Tali disposizioni cessano di  avere  efficacia  a  decorrere

dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6.

  1. Per  comprovate  esigenze  di   riorganizzazione   della   rete

assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall’articolo 15  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le  regioni  possono  attuare,  ai

sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

previo confronto  con  le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei

contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di  mobilita’  del

personale dipendente dalle aziende sanitarie con  ricollocazione  del

medesimo personale  presso  altre  aziende  sanitarie  della  regione

situate  anche  al   di   fuori   dell’ambito   provinciale,   previo

accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero  di  disponibilita’

di posti per effetto della predetta riorganizzazione da  parte  delle

aziende sanitarie. Le aziende sanitarie non  possono  procedere  alla

copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del

completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui

al presente comma».

  All’articolo 2, al comma 1:

    alla  lettera  b),  le  parole:  «di  seguito  IRCCS  di  diritto

pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «,  di  seguito  denominati

IRCCS di diritto pubblico,», le parole: «30 novembre  2012»,  ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre  2012»,  dopo

le parole: «ricognizione straordinaria degli spazi disponibili»  sono

inserite le seguenti: «e che si renderanno disponibili in conseguenza

dell’applicazione  delle  misure  previste   dall’articolo   15   del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive  modificazioni,»,  le

parole: «presso la strutture» sono sostituite dalle seguenti: «presso

le strutture», la parola: «vincolante» e’ soppressa,  le  parole  da:

«Lo schema tipo» fino a:  «12.000  euro  annui»  sono  soppresse,  le

parole: «le autorizzazioni di cui  comma  3»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «le autorizzazioni di cui al comma 3»  e  dopo  la  parola:

«garantiscono» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso proprie

linee guida,»;

    dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:

    «b-bis) al comma 4, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:

    “a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, di sistemi e di  moduli  organizzativi  e  tecnologici  che

consentano   il    controllo    dei    volumi    delle    prestazioni

libero-professionali,   che   non   devono   superare,    globalmente

considerati, quelli eseguiti nell’orario di lavoro”»;

    alla lettera c), capoverso a-bis),  la  parola:  «telematico»  e’

sostituita dalle seguenti: «in voce o in dati», le  parole:  «prevede

l’espletamento, in via esclusiva»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«prevede, con l’utilizzo  esclusivo  della  predetta  infrastruttura,

l’espletamento», dopo il secondo periodo  e’  inserito  il  seguente:

«Ferme restando le disposizioni in materia  di  tracciabilita’  delle

prestazioni  e  dei  relativi  pagamenti,  la  suddetta  disposizione

regionale deve prevedere le misure da adottare in caso  di  emergenze

assistenziali  o  di  malfunzionamento  del  sistema»  e  la  parola:

«implementazione» e’ sostituita dalla seguente: «attivazione».

  Dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente:

  «Art.  2-bis. (Misure  in  materia  di  tariffe  massime   per   la

remunerazione delle prestazioni sanitarie). – 1. All’articolo 15  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 17  e’  inserito  il

seguente:

  “17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della

salute e’ istituita, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza

pubblica, una  commissione  per  la  formulazione  di  proposte,  nel

rispetto degli equilibri di  finanza  pubblica,  per  l’aggiornamento

delle tariffe determinate ai sensi  del  comma  15.  La  commissione,

composta da rappresentanti del Ministero della salute, del  Ministero

dell’economia e delle finanze e  della  Conferenza  delle  regioni  e

delle  province  autonome,   si   confronta   con   le   associazioni

maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale   dei   soggetti

titolari  di  strutture  private  accreditate.  Ai  componenti  della

commissione non e’ corrisposto alcun emolumento, compenso o  rimborso

spese. La commissione conclude i suoi lavori  entro  sessanta  giorni

dalla data dell’insediamento. Entro i  successivi  trenta  giorni  il

Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell’economia  e

delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

provvede all’eventuale aggiornamento delle predette tariffe”.

  1. Il decreto di cui al comma 17-bis, primo periodo, dell’articolo

15  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’  adottato  entro

quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto».

  All’articolo 3:

    il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

    «1. L’esercente la professione sanitaria  che  nello  svolgimento

della propria attivita’ si attiene a linee  guida  e  buone  pratiche

accreditate dalla comunita’ scientifica non risponde  penalmente  per

colpa lieve. In tali casi  resta  comunque  fermo  l’obbligo  di  cui

all’articolo  2043  del  codice  civile.  Il  giudice,  anche   nella

determinazione del risarcimento del danno,  tiene  debitamente  conto

della condotta di cui al primo periodo»;

    al comma 2:

      all’alinea,  dopo  le  parole:  «n.  400,»  sono  inserite   le

seguenti: «da emanare entro il 30 giugno 2013,»  e  dopo  le  parole:

«imprese  assicuratrici  (ANIA),»  sono  inserite  le  seguenti:  «la

Federazione nazionale degli  ordini  dei  medici  chirurghi  e  degli

odontoiatri, nonche’»;

      alla lettera a), dopo le parole:  «dei  professionisti  che  ne

facciano espressa richiesta» sono inserite le seguenti: «, in  misura

definita in sede di contrattazione collettiva,»  e  dopo  la  parola:

«sentite» sono inserite le seguenti: «la Federazione nazionale  degli

ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche’»;

      alla lettera c) sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:

«accertata con sentenza definitiva»;

    al comma 5 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «tra  i

quali  scegliere  per  la  nomina  tenendo  conto  della   disciplina

interessata nel procedimento»;

    al comma 6, la parola: «derivano» e’ sostituita  dalle  seguenti:

«devono derivare».

  Dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:

  «Art. 3-bis. (Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari). – 1. Al

fine di ridurre i costi connessi al  complesso  dei  rischi  relativi

alla propria attivita’, le aziende sanitarie, nell’ambito della  loro

organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza

pubblica, ne curano l’analisi,  studiano  e  adottano  le  necessarie

soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del

contenzioso e la riduzione degli  oneri  assicurativi.  Il  Ministero

della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello

regionale, i dati relativi al rischio clinico».

  L’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:

  «Art. 4. (Dirigenza sanitaria e governo clinico). – 1.  Al  decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    0a)  all’articolo  3,  comma  1-quater,  il  primo   periodo   e’

sostituito dal  seguente:  “Sono  organi  dell’azienda  il  direttore

generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale”;

  1. a) all’articolo 3-bis, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

    “3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali  delle

aziende e degli enti del  Servizio  sanitario  regionale,  attingendo

obbligatoriamente  all’elenco  regionale  di  idonei,   ovvero   agli

analoghi  elenchi  delle  altre  regioni,  costituiti  previo  avviso

pubblico  e  selezione  effettuata,  secondo  modalita’   e   criteri

individuati dalla regione, da parte  di  una  commissione  costituita

dalla  regione  medesima  in  prevalenza  tra  esperti  indicati   da

qualificate  istituzioni  scientifiche  indipendenti,  di   cui   uno

designato dall’Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali,

senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Gli

elenchi sono aggiornati almeno  ogni  due  anni.  Alla  selezione  si

accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata  esperienza

dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel   campo   delle   strutture

sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia  gestionale

e  con  diretta  responsabilita’  delle  risorse  umane,  tecniche  o

finanziarie, nonche’ di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla

regione.  La  regione  assicura,  anche  mediante  il  proprio   sito

internet, adeguata pubblicita’ e trasparenza ai bandi, alla procedura

di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l’intesa con il

rettore  per  la   nomina   del   direttore   generale   di   aziende

ospedaliero-universitarie”;

  1. b) all’articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo  e’  sostituito

dal  seguente:  “Al  fine  di  assicurare   una   omogeneita’   nella

valutazione  dell’attivita’  dei  direttori  generali,   le   regioni

concordano, in sede di Conferenza  delle  regioni  e  delle  province

autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attivita’,

sulla base di obiettivi di salute  e  di  funzionamento  dei  servizi

definiti nel quadro della programmazione regionale,  con  particolare

riferimento   all’efficienza,    all’efficacia,    alla    sicurezza,

all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri

economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei  dati  e

degli elementi forniti anche dall’Agenzia  nazionale  per  i  servizi

sanitari regionali”;

    b-bis) all’articolo 7-quater:

      1) al comma 1,  secondo  periodo,  la  parola:  “dirigenti”  e’

sostituita dalle seguenti:  “direttori  di  struttura  complessa  del

dipartimento”;

      2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

      “4. Le strutture organizzative dell’area  di  sanita’  pubblica

veterinaria  e  sicurezza  alimentare   operano   quali   centri   di

responsabilita’,   dotati   di   autonomia    tecnico-funzionale    e

organizzativa   nell’ambito   della   struttura   dipartimentale,   e

rispondono  del  perseguimento  degli  obiettivi   dipartimentali   e

aziendali,   dell’attuazione   delle   disposizioni    normative    e

regolamentari regionali, nazionali e  internazionali,  nonche’  della

gestione delle risorse economiche attribuite”;

      3) al comma 5 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:

“ovvero  di  altre  funzioni  di  prevenzione  comprese  nei  livelli

essenziali di assistenza”;

  1. c) all’articolo 15, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

    “5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una  verifica

annuale  correlata  alla  retribuzione  di  risultato,   secondo   le

modalita’ definite dalle regioni, le quali tengono  conto  anche  dei

principi del titolo II del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.

150, e successive modificazioni, nonche’ a una valutazione al termine

dell’incarico, attinente alle attivita’ professionali,  ai  risultati

raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi  di  formazione

continua, effettuata dal Collegio  tecnico,  nominato  dal  direttore

generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalita’

definite  dalla  contrattazione  nazionale.  Gli  strumenti  per   la

verifica annuale dei dirigenti medici  e  sanitari  con  incarico  di

responsabile  di  struttura  semplice,  di  direzione  di   struttura

complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantita’ e  la

qualita’  delle  prestazioni  sanitarie  erogate  in  relazione  agli

obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede

di  discussione  di  budget,  in  base  alle  risorse  professionali,

tecnologiche e  finanziarie  messe  a  disposizione,  registrano  gli

indici di soddisfazione degli utenti e  provvedono  alla  valutazione

delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite  l’uso

appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche  si

tiene   conto   nella   valutazione   professionale   allo    scadere

dell’incarico.  L’esito  positivo  della  valutazione   professionale

determina la  conferma  nell’incarico  o  il  conferimento  di  altro

incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda,

fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  9,  comma  32,  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″;

  1. d) all’articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole  da:  “e

secondo” fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo

e’ soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

    “7-bis.  Le  regioni,  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie

ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste

dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto  conto

delle norme in materia  stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,

disciplinano i criteri e  le  procedure  per  il  conferimento  degli

incarichi di direzione di  struttura  complessa,  previo  avviso  cui

l’azienda e’ tenuta a  dare  adeguata  pubblicita’,  sulla  base  dei

seguenti principi:

  1. a) la selezione viene effettuata da una  commissione  composta

dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da  tre  direttori

di struttura complessa nella  medesima  disciplina  dell’incarico  da

conferire, individuati  tramite  sorteggio  da  un  elenco  nazionale

nominativo  costituito  dall’insieme  degli  elenchi  regionali   dei

direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali  del

Servizio  sanitario  nazionale.  Qualora  fossero   sorteggiati   tre

direttori di struttura complessa della medesima regione ove  ha  sede

l’azienda interessata alla copertura del posto, non si  procede  alla

nomina del terzo sorteggiato e si  prosegue  nel  sorteggio  fino  ad

individuare almeno  un  componente  della  commissione  direttore  di

struttura complessa in regione diversa  da  quella  ove  ha  sede  la

predetta azienda. La commissione  elegge  un  presidente  tra  i  tre

componenti sorteggiati; in caso di  parita’  di  voti  e’  eletto  il

componente piu’ anziano. In caso di parita’ nelle deliberazioni della

commissione prevale il voto del presidente;

  1. b) la commissione riceve dall’azienda il profilo professionale

del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa  dei

curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto  anche  riguardo

alle necessarie competenze organizzative  e  gestionali,  dei  volumi

dell’attivita’ svolta, dell’aderenza al  profilo  ricercato  e  degli

esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore  generale

una terna  di  candidati  idonei  formata  sulla  base  dei  migliori

punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato  da

nominare nell’ambito della terna predisposta dalla  commissione;  ove

intenda nominare uno dei due candidati che non  hanno  conseguito  il

migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L’azienda

sanitaria interessata puo’ preventivamente  stabilire  che,  nei  due

anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in

cui  il  dirigente  a  cui  e’  stato  conferito  l’incarico  dovesse

dimettersi  o  decadere,  si  procede  alla  sostituzione  conferendo

l’incarico ad uno dei due professionisti facenti  parte  della  terna

iniziale;

  1. c) la nomina dei responsabili di unita’ operativa complessa  a

direzione universitaria e’ effettuata dal direttore generale d’intesa

con il rettore, sentito  il  dipartimento  universitario  competente,

ovvero, laddove  costituita,  la  competente  struttura  di  raccordo

interdipartimentale,  sulla  base  del   curriculum   scientifico   e

professionale del responsabile da nominare;

  1. d) il profilo professionale del  dirigente  da  incaricare,  i

curricula  dei  candidati,  la  relazione  della   commissione   sono

pubblicati sul sito internet dell’azienda prima  della  nomina.  Sono

altresi’ pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta  da

parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I

curricula dei candidati e l’atto motivato di nomina  sono  pubblicati

sul  sito  dell’ateneo   e   dell’azienda   ospedaliero-universitaria

interessati.

    7-ter. L’incarico di direttore di struttura complessa e’ soggetto

a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile

di altri sei, a decorrere dalla data  di  nomina  a  detto  incarico,

sulla base della valutazione di cui al comma 5.

    7-quater.  L’incarico  di  responsabile  di  struttura  semplice,

intesa come articolazione interna  di  una  struttura  complessa,  e’

attribuito dal direttore generale, su proposta  del  direttore  della

struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un’anzianita’ di

servizio   di   almeno   cinque   anni   nella   disciplina   oggetto

dell’incarico. L’incarico  di  responsabile  di  struttura  semplice,

intesa come articolazione interna di un dipartimento,  e’  attribuito

dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse

di  afferenza  al  dipartimento,  su  proposta   del   direttore   di

dipartimento, a un dirigente con un’anzianita’ di servizio di  almeno

cinque anni nella disciplina  oggetto  dell’incarico.  Gli  incarichi

hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque  anni,

con possibilita’ di rinnovo. L’oggetto, gli obiettivi da  conseguire,

la  durata,  salvo  i  casi  di  revoca,  nonche’  il  corrispondente

trattamento   economico   degli   incarichi   sono   definiti   dalla

contrattazione collettiva nazionale.

    7-quinquies.  Per  il  conferimento  dell’incarico  di  struttura

complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato

di cui all’articolo 15-septies”;

  1. e) all’articolo 15-ter, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

    “2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a

sette anni, con facolta’ di rinnovo  per  lo  stesso  periodo  o  per

periodo piu’ breve”;

    e-bis)  all’articolo  15-septies,  comma  1,  primo  periodo,  le

parole: “entro il limite del due per cento della  dotazione  organica

della dirigenza,” sono sostituite  dalle  seguenti:  “rispettivamente

entro i limiti del due  per  cento  della  dotazione  organica  della

dirigenza sanitaria e del due  per  cento  della  dotazione  organica

complessiva degli altri ruoli della dirigenza,  fermo  restando  che,

ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica

in ogni caso il valore arrotondato per difetto”;

    e-ter) all’articolo 15-septies,  comma  2,  le  parole  da:  “non

superiore”   fino   a:   “dirigenza    professionale,    tecnica    e

amministrativa”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “non   superiore

rispettivamente al cinque per cento della  dotazione  organica  della

dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonche’ al

cinque  per  cento   della   dotazione   organica   della   dirigenza

professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che,  ove  le

predette percentuali determinino valori non  interi,  si  applica  in

ogni caso il valore arrotondato per difetto”;

  1. f) l’articolo 17 e’ sostituito dal seguente:

    “Art. 17. (Collegio di direzione).  –  1.  Le  regioni  prevedono

l’istituzione, nelle aziende e  negli  enti  del  Servizio  sanitario

regionale, del collegio  di  direzione,  quale  organo  dell’azienda,

individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione

di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell’ente e

disciplinandone le competenze e i criteri di  funzionamento,  nonche’

le  relazioni  con  gli  altri  organi  aziendali.  Il  collegio   di

direzione,  in  particolare,  concorre  al  governo  delle  attivita’

cliniche, partecipa alla pianificazione delle attivita’,  incluse  la

ricerca, la didattica, i  programmi  di  formazione  e  le  soluzioni

organizzative per  l’attuazione  dell’attivita’  libero-professionale

intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio  di

direzione partecipa alla pianificazione delle attivita’ di ricerca  e

didattica nell’ambito di quanto definito  dall’universita’;  concorre

inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle  aziende,  con

particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato

clinico-assistenziale e  di  efficienza,  nonche’  dei  requisiti  di

appropriatezza e di qualita’ delle  prestazioni.  Partecipa  altresi’

alla valutazione interna dei risultati conseguiti in  relazione  agli

obiettivi prefissati ed e’ consultato obbligatoriamente dal direttore

generale su tutte le questioni attinenti al governo  delle  attivita’

cliniche. Ai componenti del  predetto  collegio  non  e’  corrisposto

alcun emolumento, compenso, indennita’ o rimborso spese”.

  1. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma

3, e  15  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e

successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di  nomina

dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende

ospedaliere, nonche’ dei direttori di struttura  complessa,  pendenti

alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le  predette

modifiche non si applicano altresi’  agli  incarichi  gia’  conferiti

alla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla  loro

scadenza.

  1. Le regioni entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del  presente  decreto  predispongono  ovvero  aggiornano  gli

elenchi di cui all’articolo 3-bis, comma 3, del  decreto  legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito

dal comma 1, lettera a), del presente articolo.

  1. Ciascuna regione promuove, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico della finanza  pubblica,  un  sistema  di  monitoraggio  delle

attivita’  assistenziali  e  della  loro   qualita’   finalizzato   a

verificare  la  qualita’  delle  prestazioni  delle  singole   unita’

assistenziali  delle  strutture   sanitarie   pubbliche   e   private

accreditate, in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti

dell’Agenzia nazionale per i servizi  sanitari  regionali  e  con  il

coinvolgimento dei direttori di dipartimento.

  1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 6

settembre 2001, n. 368, e’ inserito il seguente:

    “4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per  il

Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e  il  regime

delle assunzioni, sono esclusi dall’applicazione del presente decreto

i contratti a tempo determinato del personale sanitario del  medesimo

Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei  dirigenti,  in

considerazione della necessita’ di garantire la  costante  erogazione

dei  servizi  sanitari  e  il  rispetto  dei  livelli  essenziali  di

assistenza. La proroga dei contratti di cui  al  presente  comma  non

costituisce nuova assunzione. In ogni  caso  non  trova  applicazione

l’articolo 5, comma 4-bis”».

  Dopo l’articolo 4 e’ inserito il seguente:

  «Art. 4-bis. (Disposizioni in materia di assunzioni  del  personale

del Servizio sanitario nazionale e livelli  di  spesa).  –  1.  Nelle

regioni sottoposte ai piani di rientro  dai  disavanzi  sanitari,  ai

sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30  dicembre  2004,  n.

311, e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per  l’anno

2012 il blocco automatico del turn-over  ai  sensi  dell’articolo  1,

comma 174, della  medesima  legge  n.  311  del  2004,  e  successive

modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo  anno  il

blocco del turn-over  in  attuazione  del  piano  di  rientro  o  dei

programmi operativi di  prosecuzione  del  piano,  tale  blocco  puo’

essere disapplicato, nel limite del 15 per cento  e  in  correlazione

alla necessita’ di garantire l’erogazione dei livelli  essenziali  di

assistenza,  qualora  i  competenti  tavoli   tecnici   di   verifica

dell’attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni  dalla  data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani

medesimi. La predetta disapplicazione e’  disposta  con  decreto  del

Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro

della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e

lo sport».

  All’articolo 5:

    al comma 1, dopo  le  parole:  «di  Trento  e  di  Bolzano»  sono

inserite le seguenti: «e con il parere delle Commissioni parlamentari

competenti» e dopo le parole: «decreto del Ministro della sanita’  18

maggio 2001, n. 279,» sono  inserite  le  seguenti:  «e  ai  relativi

aggiornamenti previsti dal  comma  1  dell’articolo  8  del  medesimo

decreto,»;

    dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

    «2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio  2013

all’aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all’articolo  11

del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della  sanita’  27

agosto 1999, n. 332».

  All’articolo 6:

    al comma 1, la parola: «anche» e’ soppressa ed  e’  aggiunto,  in

fine, il seguente periodo: «I lavori di ristrutturazione  nonche’  di

costruzione di strutture ospedaliere di cui al presente comma  devono

prevedere,  previa  analisi  costi-benefici   che   ne   accerti   la

convenienza,  anche  interventi  di  efficienza   energetica   ovvero

l’utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili,  nonche’  interventi

ecosostenibili quali quelli finalizzati al  risparmio  delle  risorse

idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche»;

    al comma 2:

      all’alinea, secondo periodo, dopo  le  parole:  «relativa  alle

strutture sanitarie  e  socio-sanitarie»  e’  inserita  la  seguente:

«pubbliche»;

      alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,

che  non  abbiano  completato  l’adeguamento  alle  disposizioni  ivi

previste»;

      alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «.

Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in

regola, l’adozione del modello citato  ha  efficacia  esimente  dalla

responsabilita’ delle persone fisiche della struttura medesima di cui

alle disposizioni del capo III del titolo I del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni»;

    dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:

    «2-bis. La normativa antincendio, come  integrata  ai  sensi  del

comma 2, si applica anche alle strutture private»;

    al comma 3:

      all’alinea, le parole: «dal  seguente»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dai seguenti»;

      al capoverso, primo periodo, le parole: «e province autonome» e

le parole: «o provincia autonoma», ovunque ricorrono, sono  soppresse

e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve  consentire

la    realizzabilita’    di    progetti     terapeutico-riabilitativi

individuali».

  Nel capo I, dopo l’articolo 6 e’ aggiunto il seguente:

  «Art. 6-bis. (Misure finanziarie  e  patrimoniali  a  favore  delle

regioni). – 1. In parziale deroga all’articolo 29, comma  1,  lettera

c), del decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  le  eventuali

plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di  cui

all’articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29  dicembre  2011,

  1. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
  2. 14, per l’importo eccedente il valore destinato al  ripiano  del

disavanzo sanitario dell’esercizio 2011, ai  sensi  dell’articolo  1,

comma 174, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive

modificazioni, possono essere utilizzate dalla regione per  finalita’

extra-sanitarie.

  1. All’articolo 1, comma 51, della legge 13  dicembre  2010,  n.

220,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

  1. a) al primo periodo, dopo le parole: “azioni  esecutive”  sono

inserite le seguenti: “, anche ai sensi dell’articolo 112 del  codice

del  processo  amministrativo,  di  cui  all’allegato  1  al  decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104,” e le parole: “dicembre 2012” sono

sostituite dalle seguenti: “dicembre 2013”;

  1. b) il  secondo  periodo  e’  sostituito   dai   seguenti:   “I

pignoramenti e le prenotazioni a  debito  sulle  rimesse  finanziarie

trasferite dalle regioni  di  cui  al  presente  comma  alle  aziende

sanitarie locali e  ospedaliere  delle  regioni  medesime,  ancorche’

effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.

78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  122  del

2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in  vigore  della

presente disposizione.  Dalla  medesima  data  cessano  i  doveri  di

custodia sulle  predette  somme,  con  obbligo  per  i  tesorieri  di

renderle   immediatamente   disponibili,   senza   previa   pronuncia

giurisdizionale,  per  garantire   l’espletamento   delle   finalita’

indicate nel primo periodo.”».

  All’articolo 7:

    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

    «3-bis. Dopo l’articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125,

e’ inserito il seguente:

    “Art. 14-ter. (Introduzione del divieto  di  vendita  di  bevande

alcoliche a  minori).  –  1.  Chiunque  vende  bevande  alcoliche  ha

l’obbligo  di  chiedere   all’acquirente,   all’atto   dell’acquisto,

l’esibizione di un documento di identita’, tranne che nei casi in cui

la maggiore eta’ dell’acquirente sia manifesta.

  1. Salvo che il fatto  non  costituisca  reato,  si  applica  la

sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a  1.000  euro  a  chiunque

vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se  il  fatto  e’

commesso piu’ di una volta  si  applica  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attivita’  per

tre mesi”.

    3-ter. All’articolo 689 del codice penale, dopo  il  primo  comma

sono inseriti i seguenti:

    “La stessa pena di cui al primo comma si applica a  chi  pone  in

essere una delle  condotte  di  cui  al  medesimo  comma,  attraverso

distributori automatici che non consentano la  rilevazione  dei  dati

anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura  ottica  dei

documenti. La pena di  cui  al  periodo  precedente  non  si  applica

qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare  il

controllo dei dati anagrafici.

    Se il fatto di cui al primo comma e’ commesso piu’ di  una  volta

si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000  euro

a 25.000 euro con la sospensione dell’attivita’ per tre mesi”.

    3-quater. Fatte salve  le  sanzioni  previste  nei  confronti  di

chiunque eserciti illecitamente attivita’ di offerta  di  giochi  con

vincita in  denaro,  e’  vietata  la  messa  a  disposizione,  presso

qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che,  attraverso  la

connessione  telematica,  consentano  ai  clienti  di  giocare  sulle

piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari  on-line,

da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a  distanza,  ovvero

da soggetti privi di qualsiasi titolo  concessorio  o  autorizzatorio

rilasciato dalle competenti autorita’»;

    al comma 4:

      all’alinea:

        al primo periodo,  le  parole:  «rivolte  prevalentemente  ai

giovani» sono sostituite dalle seguenti: «rivolte  ai  minori  e  nei

trenta  minuti  precedenti  e  successivi  alla  trasmissione   delle

stesse»;

        dopo il primo periodo e’ inserito il seguente:  «E’  altresi’

vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita’ sulla stampa quotidiana e

periodica destinata  ai  minori  e  nelle  sale  cinematografiche  in

occasione  della  proiezione  di  film  destinati  alla  visione  dei

minori»;

        alla lettera c), le parole: «dalla Agenzia delle dogane e dei

monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia delle  dogane

e dei monopoli»;

    dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

    «4-bis. La pubblicita’ dei giochi che prevedono vincite in denaro

deve  riportare  in  modo  chiaramente  visibile  la  percentuale  di

probabilita’  di  vincita  che  il  soggetto  ha  nel  singolo  gioco

pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia  definibile,  e’

indicata la percentuale storica  per  giochi  similari.  In  caso  di

violazione, il soggetto proponente e’ obbligato a ripetere la  stessa

pubblicita’  secondo  modalita’,  mezzi  utilizzati  e  quantita’  di

annunci identici alla campagna  pubblicitaria  originaria,  indicando

nella stessa i requisiti previsti dal presente  articolo  nonche’  il

fatto che la pubblicita’ e’ ripetuta per violazione  della  normativa

di riferimento»;

    al comma 5:

      al secondo periodo, le parole: «e’ tale» sono sostituite  dalle

seguenti: «sia tale» e le parole: «dalla Agenzia delle dogane  e  dei

monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia delle  dogane

e dei monopoli»;

      e’ aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ai  fini  del

presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi  in  cui  vi

sia offerta  di  giochi  pubblici,  ovvero  di  scommesse  su  eventi

sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  sono  tenuti  a  esporre,

all’ingresso e  all’interno  dei  locali,  il  materiale  informativo

predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a  evidenziare  i

rischi correlati al gioco e a segnalare la  presenza  sul  territorio

dei servizi di assistenza pubblici e  del  privato  sociale  dedicati

alla cura e al reinserimento  sociale  delle  persone  con  patologie

correlate alla G.A.P.»;

    dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:

    «5-bis. Il Ministero dell’istruzione,  dell’universita’  e  della

ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria  la

valenza educativa del  tema  del  gioco  responsabile  affinche’  gli

istituti, nell’ambito della propria  autonomia,  possano  predisporre

iniziative didattiche volte a rappresentare agli  studenti  il  senso

autentico del gioco  e  i  potenziali  rischi  connessi  all’abuso  o

all’errata percezione del medesimo»;

    al comma 8:

      al primo periodo, le parole: «e’ vietato l’ingresso  ai  minori

di anni diciotto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e’  vietato  ai

minori di anni diciotto l’ingresso»;

      e’ aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  Ministero

dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data  di  entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto,  emana  un

decreto  per  la  progressiva  introduzione  obbligatoria  di  idonee

soluzioni tecniche volte a  bloccare  automaticamente  l’accesso  dei

minori ai giochi,  nonche’  volte  ad  avvertire  automaticamente  il

giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco»;

    al comma 9, primo periodo, la parola: «cinquemila» e’  sostituita

dalla seguente: «diecimila»;

    al comma 10:

      il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione,

l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto  degli  interessi

pubblici di settore, sulla  base  di  criteri,  anche  relativi  alle

distanze  da  istituti  di  istruzione  primaria  e  secondaria,   da

strutture sanitarie e ospedaliere, da  luoghi  di  culto,  da  centri

socio-ricreativi  e  sportivi,  definiti  con  decreto  del  Ministro

dell’economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della

salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e

successive modificazioni, da emanare entro  centoventi  giorni  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto, provvede a pianificare forme di  progressiva  ricollocazione

dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato  mediante

gli apparecchi di cui all’articolo 110,  comma  6,  lettera  a),  del

testo unico di cui al regio decreto n. 773  del  1931,  e  successive

modificazioni, che risultano territorialmente  prossimi  ai  predetti

luoghi»;

      sono  aggiunti,  in   fine,   i   seguenti   periodi:   «Presso

l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a  seguito  della

sua incorporazione, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli,  e’

istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica, un osservatorio  di  cui  fanno  parte,  oltre  ad  esperti

individuati   dai   Ministeri    della    salute,    dell’istruzione,

dell’universita’  e  della  ricerca,  dello  sviluppo   economico   e

dell’economia e delle finanze,  anche  esponenti  delle  associazioni

rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche’  rappresentanti

dei comuni, per valutare le misure piu’ efficaci per  contrastare  la

diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave.

Ai componenti dell’osservatorio non e’ corrisposto alcun  emolumento,

compenso o rimborso di spese».

  All’articolo 8:

    al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «senza nuovi o  maggiori

oneri» sono inserite le seguenti: «a carico della finanza pubblica,»;

    al comma 2, capoverso, secondo periodo, le parole:  «senza  oneri

aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi  o  maggiori

oneri»;

    al comma 8, la parola: «sottoporlo» e’ sostituita dalle seguenti:

«garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto»;

    al comma 11, le parole:  «da  euro  5.000  a  euro  50.000»  sono

sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 20.000»;

    il comma 16 e’ sostituito dal seguente:

    «16. Le bibite analcoliche di cui all’articolo 4 del  regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958,  n.

719, e successive modificazioni, devono essere  commercializzate  con

un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento»;

    dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

    «16-bis. Alla legge 3 aprile 1961,  n.  286,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 1, le parole: “non possono essere colorate  se

non  contengono  anche”  sono  sostituite  dalle  seguenti:   “devono

contenere” e le parole: “al  12  per  cento”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “al 20 per cento”;

  1. b) all’articolo 2, le  parole:  “colorate  in  violazione  del

divieto”  sono  sostituite  dalle  seguenti:  “in  violazione   delle

disposizioni”.

    16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bis si  applicano

a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata  in  vigore

della   legge   di   conversione   del   presente   decreto,   previo

perfezionamento, con esito positivo, della procedura di  notifica  di

cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,

del  22  giugno  1998.  Le  bevande  prive   del   contenuto   minimo

obbligatorio ai sensi dei commi 16 e  16-bis,  prodotte  prima  della

data di inizio dell’efficacia delle disposizioni di cui  ai  medesimi

commi 16 e 16-bis, stabilita ai sensi del precedente periodo, possono

essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.

    16-quater.  Ai  fini  dell’applicazione  uniforme,  su  tutto  il

territorio  nazionale,  delle  modalita’  di  formazione,   anche   a

distanza,   del   personale    adibito    alla    produzione,    alla

somministrazione e alla commercializzazione di alimenti, il  Ministro

della salute, con decreto di natura  non  regolamentare,  sentita  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri di tale

formazione.

    16-quinquies. Al fine  di  incentivare  il  consumo  di  prodotti

vegetali freschi, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di

Bolzano  possono  adottare  provvedimenti  volti  a   promuovere   la

distribuzione di frutta fresca di  stagione  in  buste  monoporzione,

mediante l’installazione di appositi  distributori  automatici  negli

istituti scolastici».

  All’articolo 9:

    al comma 2, primo periodo, dopo  le  parole:  «Ministro  per  gli

affari regionali» sono inserite le  seguenti:  «,  il  turismo  e  lo

sport».

  All’articolo 10:

    al comma 2, le parole: «di particolare rilevanza» sono sostituite

dalle  seguenti:  «,  come  definito  dall’articolo   1,   comma   1,

dell’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano 18 novembre 2010, n. 197/CSR»;

    al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  anche

attraverso  audizioni  periodiche  delle  organizzazioni  civiche  di

tutela del diritto alla salute maggiormente rappresentative a livello

nazionale. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma  non  e’

corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese».

  All’articolo 11:

    al comma 1, le parole da: «e quelli la cui efficacia non risulti»

fino a: «stabilito al 31 dicembre 2013» sono soppresse e  le  parole:

«dei  precedenti  periodi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «del

precedente periodo»;

    i commi 3 e 4 sono soppressi;

    al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: «, con indicazione del numero di lotto  di  origine  e  della

data di scadenza».

  Dopo l’articolo 11 e’ inserito il seguente:

    «Art. 11-bis. (Modifica al comma 811 dell’articolo 1 della  legge

27 dicembre 2006, n. 296, in materia di truffe ai danni del  Servizio

sanitario nazionale). – 1. Al comma 811 dell’articolo 1  della  legge

27 dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:

“L’autorizzazione sanitaria all’esercizio della farmacia, in caso  di

condanna con sentenza di primo grado per  i  fatti  disciplinati  dal

presente comma, non puo’ essere trasferita per  atto  tra  vivi  fino

alla conclusione  del  procedimento  penale  a  seguito  di  sentenza

definitiva”».

  L’articolo 12 e’ sostituito dal seguente:

  «Art. 12. (Procedure concernenti i medicinali). – 1. La domanda  di

classificazione di un medicinale fra i medicinali erogabili a  carico

del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 8, comma  10,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni,  e’

istruita dall’Agenzia italiana  del  farmaco  (AIFA)  contestualmente

alla contrattazione del relativo prezzo, ai sensi  dell’articolo  48,

comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,

conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

  1. Fatto salvo il disposto del comma 3,  l’azienda  farmaceutica

interessata puo’ presentare all’AIFA la domanda di classificazione di

cui al comma 1 e di  avvio  della  procedura  di  contrattazione  del

prezzo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’immissione in

commercio del medicinale  prevista  dall’articolo  6,  comma  1,  del

decreto  legislativo  24  aprile   2006,   n.   219,   e   successive

modificazioni.

  1. In deroga al disposto del comma  2,  la  domanda  riguardante

farmaci  orfani  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  141/2000  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre  1999,  o  altri

farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e  sociale  previsti  in

una specifica deliberazione dell’AIFA,  adottata  su  proposta  della

Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante  medicinali

utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad

esso assimilabili, puo’ essere presentata anteriormente  al  rilascio

dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

  1. L’AIFA comunica  all’interessato  le  proprie  determinazioni

entro centottanta giorni dal ricevimento della  domanda.  Il  rigetto

della domanda e’ comunicato al richiedente unitamente al parere della

Commissione consultiva tecnico-scientifica o del  Comitato  prezzi  e

rimborso sul quale la decisione e’ fondata. Parimenti documentata  e’

la comunicazione della determinazione di esclusione di un  medicinale

in precedenza classificato  fra  i  farmaci  erogabili  dal  Servizio

sanitario nazionale.

  1. Fatta eccezione  per  i  medicinali  per  i  quali  e’  stata

presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali per i quali  e’

rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio  comunitaria

a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 31 marzo 2004, del regolamento (CE) n.  1901/2006  del

Parlamento europeo e del Consiglio,  del  12  dicembre  2006,  o  del

regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 13 novembre 2007, o un’autorizzazione all’immissione in commercio

ai sensi del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  sono

automaticamente collocati in apposita sezione,  dedicata  ai  farmaci

non ancora valutati ai fini della rimborsabilita’,  della  classe  di

cui all’articolo 8, comma 10, lettera c),  della  legge  24  dicembre

1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni,   nelle   more   della

presentazione, da parte  dell’azienda  interessata,  di  un’eventuale

domanda di diversa classificazione ai sensi della citata disposizione

legislativa. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione  nella

Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  europea   della   decisione   della

Commissione europea sulla domanda di autorizzazione all’immissione in

commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004,  del  regolamento

(CE) n.  1901/2006  o  del  regolamento  (CE)  n.  1394/2007,  l’AIFA

pubblica  nella  Gazzetta  Ufficiale  un  provvedimento  recante   la

classificazione  del  medicinale  ai  sensi  del  primo  periodo  del

presente comma e  il  suo  regime  di  fornitura.  Per  i  medicinali

autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,

le indicazioni della classificazione ai sensi del primo  periodo  del

presente  comma  e  del  regime  di  fornitura   sono   incluse   nel

provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio. In  ogni

caso,  prima  dell’inizio  della  commercializzazione,  il   titolare

dell’autorizzazione  all’immissione  in   commercio   e’   tenuto   a

comunicare all’AIFA il prezzo ex factory e il prezzo al pubblico  del

medicinale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche  ai

medicinali oggetto di importazione parallela.

  1. Fatto in ogni caso salvo il disposto dell’ultimo periodo  del

comma 1 dell’articolo 11 del presente decreto, ciascun medicinale che

abbia le caratteristiche di medicinale generico, di cui  all’articolo

10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.

219, o di medicinale biosimilare, di cui all’articolo  10,  comma  7,

dello   stesso   decreto,   e’   automaticamente   collocato,   senza

contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a cui  appartiene

il medicinale di riferimento qualora l’azienda titolare  proponga  un

prezzo di vendita di evidente convenienza per il  Servizio  sanitario

nazionale. E’ considerato tale il prezzo che, rispetto a  quello  del

medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno pari  a  quello

stabilito con decreto adottato dal Ministro della salute, su proposta

dell’AIFA, in rapporto ai volumi di vendita previsti. Le disposizioni

del presente comma  si  applicano  anche  ai  medicinali  oggetto  di

importazione parallela.

  1. Quando  e’  autorizzata   un’estensione   delle   indicazioni

terapeutiche  di  un  medicinale  autorizzato  per  l’immissione   in

commercio secondo la procedura prevista dai regolamenti comunitari di

cui al comma  5  e  gia’  classificato  come  farmaco  erogabile  dal

Servizio  sanitario  nazionale,  il  medicinale   non   puo’   essere

prescritto per le nuove indicazioni con onere a carico  del  Servizio

sanitario  nazionale  prima  della  conclusione  della  procedura  di

contrattazione  del  prezzo  e   della   correlata   conferma   della

rimborsabilita’ del medicinale medesimo, nonche’ della pubblicazione,

da parte  dell’AIFA,  del  nuovo  prezzo  ai  sensi  della  normativa

vigente.  Quando  e’  autorizzata  un’estensione  delle   indicazioni

terapeutiche  di  un  medicinale  autorizzato  per  l’immissione   in

commercio secondo le disposizioni del decreto legislativo  24  aprile

2006, n. 219, e gia’ classificato come farmaco erogabile dal Servizio

sanitario nazionale,  il  provvedimento  che  autorizza  l’estensione

delle  indicazioni  terapeutiche  contiene,   altresi’,   il   prezzo

concordato in seguito alla  nuova  procedura  di  contrattazione  del

prezzo e di conferma della rimborsabilita’ del medicinale.

  1. All’articolo 15 della  legge  21  ottobre  2005,  n.  219,  e

successive modificazioni, e’ abrogato il comma 6.

  1. Le competenze  in  materia  di  sperimentazione  clinica  dei

medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,

all’Istituto superiore di sanita’ sono trasferite all’AIFA, la  quale

si avvale del predetto Istituto,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica, ai fini dell’esercizio delle  funzioni

trasferite, secondo modalita’  stabilite  con  decreto  del  Ministro

della salute, sentiti i due enti interessati. Fino  all’adozione  del

decreto del Ministro della salute, l’Istituto superiore  di  sanita’,

raccordandosi  con  l’AIFA,  svolge  le  competenze  ad   esso   gia’

attribuite,  secondo  le  modalita’   previste   dalle   disposizioni

previgenti. Sono altresi’ trasferite all’AIFA le  competenze  di  cui

all’articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1) e 1-bis), del  decreto

legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Sono confermate in capo  all’AIFA

le competenze in materia di  sperimentazione  clinica  di  medicinali

attribuite  dal  citato  decreto  legislativo  n.  211  del  2003  al

Ministero della salute e trasferite all’AIFA ai  sensi  dell’articolo

48 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive

modificazioni.

  1. Entro il 30 giugno  2013  ciascuna  delle  regioni  e  delle

province autonome di Trento e di Bolzano provvede a  riorganizzare  i

comitati etici  istituiti  nel  proprio  territorio,  attenendosi  ai

seguenti criteri:

  1. a) a ciascun  comitato  etico  e’  attribuita  una  competenza

territoriale di una o piu’ province, in modo che  sia  rispettato  il

parametro di un comitato per ogni milione di abitanti, fatta salva la

possibilita’ di prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza

estesa a  uno  o  piu’  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere

scientifico;

  1. b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto del numero

dei pareri unici per sperimentazione clinica di medicinali emessi nel

corso dell’ultimo triennio;

  1. c) la competenza di ciascun comitato  puo’  riguardare,  oltre

alle sperimentazioni cliniche dei medicinali,  ogni  altra  questione

sull’uso dei medicinali e dei  dispositivi  medici,  sull’impiego  di

procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio  di  prodotti

alimentari sull’uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale,

alle valutazioni dei comitati;

  1. d) sono  assicurate  l’indipendenza  di  ciascun  comitato   e

l’assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.

  1. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell’AIFA

per  i  profili  di  sua  competenza,  d’intesa  con  la   Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  dettati  criteri  per  la

composizione dei comitati etici e per  il  loro  funzionamento.  Fino

alla data di entrata in vigore del  predetto  decreto  continuano  ad

applicarsi le norme vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto.

  1. A decorrere dal 1º luglio 2013, la documentazione riguardante

studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo  24

giugno  2003,  n.  211,  e’  gestita  esclusivamente  con   modalita’

telematiche,  attraverso   i   modelli   standard   dell’Osservatorio

nazionale sulla sperimentazione clinica dell’AIFA».

  All’articolo 13:

    al comma 1, capoverso  Art.  20,  comma  1,  ultimo  periodo,  le

parole: «Tale  disposizione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La

disposizione del terzo periodo»;

    il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

    «2. I primi tre  periodi  del  comma  12  dell’articolo  158  del

decreto  legislativo  24  aprile   2006,   n.   219,   e   successive

modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: “Le tariffe vigenti alla

data  di  entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del

decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sono aggiornate con  decreto

del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con

un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile  dal

1º gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono  individuate,  in  misura

che tiene conto delle affinita’ tra le prestazioni rese,  le  tariffe

relative a prestazioni non ancora tariffate ed  e’  stabilito,  nella

misura  del  20  per   cento   dell’importo   dovuto   per   ciascuna

autorizzazione all’immissione in commercio, il diritto annuale dovuto

per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna

registrazione  di  un   medicinale   di   origine   vegetale   basata

sull’impiego tradizionale. A decorrere dal 2014,  entro  il  mese  di

marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono  aggiornati,

con  le  stesse  modalita’,  sulla  base  delle  variazioni   annuali

dell’indice  ISTAT  del  costo  della  vita  riferite  al   mese   di

dicembre”»;

    dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:

    «4-bis. Il comma 3 dell’articolo 84  del  decreto  legislativo  6

aprile 2006, n. 193, e’ sostituito dal seguente:

    “3. Il medico veterinario, nell’ambito della propria attivita’  e

qualora  l’intervento  professionale  lo  richieda,  puo’  consegnare

all’allevatore o al  proprietario  degli  animali  le  confezioni  di

medicinali veterinari della propria scorta e,  nel  caso  di  animali

destinati alla produzione  di  alimenti,  solo  quelle  da  lui  gia’

utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia  in  attesa  che  detto

soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta  redatta  dal

medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni

prescritte  per  il  proseguimento  della  terapia  medesima,   fermi

restando gli obblighi di registrazione di  cui  all’articolo  15  del

decreto  legislativo  16   marzo   2006,   n.   158,   e   successive

modificazioni. Il medico veterinario, in deroga  a  quanto  stabilito

dal comma 4 del presente articolo e  dall’articolo  82,  registra  lo

scarico delle confezioni da lui non utilizzate”».

  All’articolo 14:

    al comma 1, ultimo periodo, le parole: «versamento in entrata del

bilancio dello Stato» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «versamento

all’entrata del bilancio dello Stato»;

    al comma 3, le parole: «socio sanitario»  sono  sostituite  dalla

seguente: «socio-sanitario»;

    al comma 4, ultimo periodo, le parole: «viene disciplinato»  sono

sostituite dalle seguenti: «sono disciplinati»;

    al comma 5, dopo le parole: «a  decorrere  dall’anno  2013»  sono

aggiunte le seguenti: «, alla cui erogazione, a favore  del  medesimo

Istituto, si provvede annualmente,  a  seguito  dell’intesa  espressa

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione  delle

disponibilita’ finanziarie complessive destinate al finanziamento del

Servizio sanitario nazionale per l’anno di riferimento»;

    al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «nonche’ in  11»  sono

inserite le seguenti: «euro mensili»;

    al comma 9:

      al secondo periodo, le parole: «e’ stabilita»  sono  sostituite

dalle seguenti: «sono stabilite»;

      al quarto periodo, le  parole:  «inferiore  a  600  euro»  sono

sostituite dalle seguenti: «inferiore a 500 euro»;

    dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

    «9-bis. Al comma 1 dell’articolo 1  del  decreto  legislativo  16

ottobre 2003, n. 288, le  parole:  “,  unitamente  a  prestazioni  di

ricovero e cura di alta specialita’” sono sostituite dalle  seguenti:

“ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta  specialita’  o

svolgono altre attivita’ aventi i  caratteri  di  eccellenza  di  cui

all’articolo 13, comma 3, lettera d)”.

    9-ter. Al comma 3 dell’articolo 13  del  decreto  legislativo  16

ottobre 2003, n. 288, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:

      “d) caratteri  di  eccellenza  del  livello  dell’attivita’  di

ricovero e cura di alta specialita’ direttamente svolta negli  ultimi

tre  anni,  ovvero  del   contributo   tecnico-scientifico   fornito,

nell’ambito di  un’attivita’  di  ricerca  biomedica  riconosciuta  a

livello nazionale e internazionale, al fine di  assicurare  una  piu’

alta qualita’ dell’attivita’ assistenziale,  attestata  da  strutture

pubbliche del Servizio sanitario nazionale”»;

    al comma 10, le parole:  «va  precisata»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «devono essere indicate», le parole: «puo’ trarre argomenti

di convinzione dai  necessari  sopralluoghi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «puo’ procedere ai necessari sopralluoghi  e  valutare  gli

elementi cosi’ acquisiti» e  le  parole:  «Al  comma  3,  le  parole:

“d’intesa” sono sostituite dalle  seguenti:  “previa  intesa”.»  sono

soppresse;

    dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:

    «10-bis. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto  legislativo  16

ottobre 2003, n. 288, le parole:  “d’intesa”  sono  sostituite  dalle

seguenti: “previa intesa”»;

    al comma 11, le parole: «altresi’ indicata» sono sostituite dalle

seguenti: «secondo quanto  stabilito»  e  le  parole:  «l’accesso  al

finanziamento degli enti interessati» sono sostituite dalle seguenti:

«l’erogazione   dei   finanziamenti   nei   confronti   degli    enti

interessati»;

    al comma 12, la parola: «sentito» e’ sostituita  dalla  seguente:

«sentiti» e  la  parola:  «quali-quantitativi»  e’  sostituita  dalle

seguenti: «qualitativi e quantitativi».

  All’articolo 15:

    al comma 1:

      al  capoverso  90,  le   parole:   «dell’infrastrutture»   sono

sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture»;

      al capoverso 92-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:

«Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   dei   provvedimenti   di

organizzazione del  servizio  adottati  dalle  regioni,  in  base  ai

principi definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su tutto

il territorio nazionale la continuita’ delle funzioni  conferite,  le

regioni  erogano  l’assistenza  sanitaria  al  personale   navigante,

marittimo e dell’aviazione civile, attraverso gli ambulatori dei SASN

esistenti e i medici fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite

convenzioni non onerose»;

      al capoverso 92-ter, le parole: «medico legali» sono sostituite

dalla seguente: «medico-legali»;

    al comma 3, le parole: «diviso il numero» sono  sostituite  dalle

seguenti: «divisa per il numero»;

    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

    «3-bis.  In  considerazione  delle  funzioni   di   giurisdizione

speciale esercitate, la Commissione centrale  per  gli  esercenti  le

professioni sanitarie, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo

del Capo provvisorio  dello  Stato  13  settembre  1946,  n.  233,  e

successive modificazioni, e’ esclusa dal riordino di cui all’articolo

2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,  n.  183,  e  continua  ad

operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il  termine

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012,  n.

89, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n.  132,

come modificato dal comma 3-ter del presente articolo. All’allegato 1

annesso al citato decreto-legge  n.  89  del  2012,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge n. 132 del 2012, il numero 29 e’ abrogato.

    3-ter. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012,

  1. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.

132, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle

seguenti: “non oltre il 30 aprile 2013″».

  Dopo l’articolo 15 e’ inserito il seguente:

  «Art.  15-bis. (Razionalizzazione  della  spesa  sanitaria)  –   1.

All’articolo 15, comma 13, lettera d),  del  decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 135,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  “Il

rispetto  di  quanto  disposto  alla  presente  lettera   costituisce

adempimento ai fini  dell’accesso  al  finanziamento  integrativo  al

Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto  adempimento

provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti  di  cui

all’articolo  12  dell’intesa  Stato-regioni  del  23   marzo   2005,

pubblicata nel supplemento alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7

maggio 2005, sulla base dell’istruttoria congiunta  effettuata  dalla

CONSIP e dall’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici”.

  1. All’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

  1. a) alla lettera a):

      1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Per prezzo

di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si  intende  il

5º percentile, ovvero il 10º percentile, ovvero  il  20º  percentile,

ovvero il 25º percentile dei  prezzi  rilevati  per  ciascun  bene  o

servizio  oggetto  di  analisi  sulla  base  della   significativita’

statistica e della eterogeneita’ dei beni e dei  servizi  riscontrate

dal predetto Osservatorio. Il percentile e’ tanto piu’ piccolo quanto

maggiore risulta essere l’omogeneita’ del bene  o  del  servizio.  Il

prezzo e’ rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni.”;

      2) al quarto periodo, dopo  le  parole:  “di  cui  al  presente

comma, nonche'” sono inserite le seguenti: “, in sua assenza,”;

  1. b) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:

    “a-bis) in fase di  prima  applicazione,  la  determinazione  dei

prezzi di riferimento di cui alla lettera a) e’ effettuata sulla base

dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che  hanno  effettuato  i

maggiori  volumi  di  acquisto,  come  risultanti  dalla  Banca  dati

nazionale dei contratti pubblici;”».

  All’allegato 1:

    alla rubrica, le parole: «del  decreto  legislativo  19  novembre

2008, n. 194» sono soppresse.

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