Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (12G0212)
(G.U. Serie Generale , n. 263 del 10 novembre 2012)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto
livello di tutela della salute, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 8 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Balduzzi, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158
L’articolo 1 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Riordino dell’assistenza territoriale e mobilita’ del
personale delle aziende sanitarie). – 1. Le regioni definiscono
l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria
promuovendo l’integrazione con il sociale, anche con riferimento
all’assistenza domiciliare, e i servizi ospedalieri, al fine di
migliorare il livello di efficienza e di capacita’ di presa in carico
dei cittadini, secondo modalita’ operative che prevedono forme
organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali
territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e
percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita’
assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche’ forme
organizzative multiprofessionali, denominate unita’ complesse di cure
primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale,
prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione
dei medici, delle altre professionalita’ convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle
professionalita’ ostetrica, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. In particolare, le
regioni disciplinano le unita’ complesse di cure primarie
privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali
dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per tutto l’arco
della giornata, nonche’ nei giorni prefestivi e festivi con idonea
turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento telematico
con le strutture ospedaliere. Le regioni, avvalendosi di idonei
sistemi informatici, assicurano l’adesione obbligatoria dei medici
all’assetto organizzativo e al sistema informativo nazionale,
compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria,
secondo quanto stabilito dall’articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche’ la
partecipazione attiva all’applicazione delle procedure di
trasmissione telematica delle ricette mediche.
cure primarie erogano l’assistenza primaria attraverso personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni
possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base della
convenzione nazionale, di personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale, in posizione di comando ove il soggetto pubblico
incaricato dell’assistenza territoriale sia diverso dalla struttura
di appartenenza.
generale, dai pediatri di libera scelta e dagli specialisti
ambulatoriali. Per i medici di medicina generale e’ istituito il
ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, fermi restando
i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.
1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
“0a) prevedere che le attivita’ e le funzioni disciplinate
dall’accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle
previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1,
comma 2, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie complessive del
Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle
singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla
relativa copertura economica a carico del bilancio regionale;”;
“b-bis) nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del
servizio, garantire l’attivita’ assistenziale per l’intero arco della
giornata e per tutti i giorni della settimana, nonche’ un’offerta
integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei
servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme
organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali
territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e
percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita’
assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche’ forme
organizzative multiprofessionali, denominate unita’ complesse di cure
primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il
coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie
e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarita’
delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione
sparsa e isole minori;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative
multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per
il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di
selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative
previste alla lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le
modalita’ con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale,
strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla
lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalita’ attraverso le quali le aziende
sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e
nell’ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e
concordano i programmi di attivita’ delle forme aggregative di cui
alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita’
del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera
b-ter);
b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano
standard relativi all’erogazione delle prestazioni assistenziali,
all’accessibilita’ ed alla continuita’ delle cure, demandando agli
accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di
percorsi applicativi;”;
“f-bis) prevedere la possibilita’ per le aziende sanitarie di
stipulare accordi per l’erogazione di specifiche attivita’
assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da
patologia cronica, secondo modalita’ e in funzione di obiettivi
definiti in ambito regionale”;
“h) prevedere che l’accesso al ruolo unico per le funzioni di
medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga
attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente
a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito
nell’ambito degli accordi regionali, in modo che l’accesso medesimo
sia consentito ai medici forniti dell’attestato o del diploma di cui
all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a
quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell’articolo 30
del medesimo decreto. Ai medici forniti dell’attestato o del diploma
e’ comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di
copertura delle zone carenti, con l’attribuzione di un adeguato
punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto
per il conseguimento dell’attestato o del diploma;
h-bis) prevedere che l’accesso alle funzioni di pediatra di
libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una
graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e
secondo un rapporto ottimale definito nell’ambito degli accordi
regionali;
h-ter) disciplinare l’accesso alle funzioni di specialista
ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie
provinciali alle quali sia consentito l’accesso esclusivamente al
professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla
branca d’interesse;”;
dalle seguenti: “dei medici convenzionati”;
“m-ter) prevedere l’adesione obbligatoria dei medici all’assetto
organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione,
al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al
sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito
dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, nonche’ la partecipazione attiva
all’applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle
ricette mediche”.
a carico della finanza pubblica, vengono definiti modalita’, criteri
e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica in
medicina generale, l’attivita’ remunerata svolta dai medici in
formazione presso i servizi dell’azienda sanitaria e della medicina
convenzionata.
legge di conversione del presente decreto si procede, secondo la
normativa vigente, all’adeguamento degli accordi collettivi nazionali
relativi alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti
ambulatoriali ai contenuti dell’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 4 del
presente articolo, con particolare riguardo ai principi di cui alle
lettere b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies), b-sexies), h),
h-bis) e h-ter) del citato articolo 8, comma 1, nel limite dei
livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi
nazionali e nel rispetto dell’articolo 15, comma 25, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle disposizioni ivi
richiamate. Entro i successivi novanta giorni, senza ulteriori oneri
per la finanza pubblica, sono stipulati i relativi accordi regionali
attuativi.
della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche’ le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, emana, nelle
more della conclusione delle trattative, disposizioni per
l’attuazione in via transitoria dei principi richiamati dal medesimo
comma 6. Tali disposizioni cessano di avere efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore degli accordi di cui al comma 6.
assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall’articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilita’ del
personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del
medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione
situate anche al di fuori dell’ambito provinciale, previo
accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilita’
di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle
aziende sanitarie. Le aziende sanitarie non possono procedere alla
copertura di eventuali posti vacanti o carenze di organico, prima del
completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale di cui
al presente comma».
All’articolo 2, al comma 1:
alla lettera b), le parole: «di seguito IRCCS di diritto
pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, di seguito denominati
IRCCS di diritto pubblico,», le parole: «30 novembre 2012», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012», dopo
le parole: «ricognizione straordinaria degli spazi disponibili» sono
inserite le seguenti: «e che si renderanno disponibili in conseguenza
dell’applicazione delle misure previste dall’articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,», le
parole: «presso la strutture» sono sostituite dalle seguenti: «presso
le strutture», la parola: «vincolante» e’ soppressa, le parole da:
«Lo schema tipo» fino a: «12.000 euro annui» sono soppresse, le
parole: «le autorizzazioni di cui comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «le autorizzazioni di cui al comma 3» e dopo la parola:
«garantiscono» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso proprie
linee guida,»;
dopo la lettera b) e’ inserita la seguente:
«b-bis) al comma 4, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
“a) adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che
consentano il controllo dei volumi delle prestazioni
libero-professionali, che non devono superare, globalmente
considerati, quelli eseguiti nell’orario di lavoro”»;
alla lettera c), capoverso a-bis), la parola: «telematico» e’
sostituita dalle seguenti: «in voce o in dati», le parole: «prevede
l’espletamento, in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti:
«prevede, con l’utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura,
l’espletamento», dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente:
«Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilita’ delle
prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione
regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze
assistenziali o di malfunzionamento del sistema» e la parola:
«implementazione» e’ sostituita dalla seguente: «attivazione».
Dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (Misure in materia di tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni sanitarie). – 1. All’articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 17 e’ inserito il
seguente:
“17-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della
salute e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione per la formulazione di proposte, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l’aggiornamento
delle tariffe determinate ai sensi del comma 15. La commissione,
composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero
dell’economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, si confronta con le associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti
titolari di strutture private accreditate. Ai componenti della
commissione non e’ corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso
spese. La commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni
dalla data dell’insediamento. Entro i successivi trenta giorni il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede all’eventuale aggiornamento delle predette tariffe”.
15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ adottato entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».
All’articolo 3:
il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento
della propria attivita’ si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunita’ scientifica non risponde penalmente per
colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui
all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto
della condotta di cui al primo periodo»;
al comma 2:
all’alinea, dopo le parole: «n. 400,» sono inserite le
seguenti: «da emanare entro il 30 giugno 2013,» e dopo le parole:
«imprese assicuratrici (ANIA),» sono inserite le seguenti: «la
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, nonche’»;
alla lettera a), dopo le parole: «dei professionisti che ne
facciano espressa richiesta» sono inserite le seguenti: «, in misura
definita in sede di contrattazione collettiva,» e dopo la parola:
«sentite» sono inserite le seguenti: «la Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche’»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«accertata con sentenza definitiva»;
al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra i
quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina
interessata nel procedimento»;
al comma 6, la parola: «derivano» e’ sostituita dalle seguenti:
«devono derivare».
Dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Gestione e monitoraggio dei rischi sanitari). – 1. Al
fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi
alla propria attivita’, le aziende sanitarie, nell’ambito della loro
organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ne curano l’analisi, studiano e adottano le necessarie
soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del
contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero
della salute e le regioni monitorano, a livello nazionale e a livello
regionale, i dati relativi al rischio clinico».
L’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 4. (Dirigenza sanitaria e governo clinico). – 1. Al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all’articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo e’
sostituito dal seguente: “Sono organi dell’azienda il direttore
generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale”;
“3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo
obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei, ovvero agli
analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso
pubblico e selezione effettuata, secondo modalita’ e criteri
individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita
dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da
qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno
designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si
accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza
dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture
sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale
e con diretta responsabilita’ delle risorse umane, tecniche o
finanziarie, nonche’ di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla
regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito
internet, adeguata pubblicita’ e trasparenza ai bandi, alla procedura
di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l’intesa con il
rettore per la nomina del direttore generale di aziende
ospedaliero-universitarie”;
dal seguente: “Al fine di assicurare una omogeneita’ nella
valutazione dell’attivita’ dei direttori generali, le regioni
concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province
autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attivita’,
sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi
definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare
riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza,
all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri
economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e
degli elementi forniti anche dall’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali”;
b-bis) all’articolo 7-quater:
1) al comma 1, secondo periodo, la parola: “dirigenti” e’
sostituita dalle seguenti: “direttori di struttura complessa del
dipartimento”;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. Le strutture organizzative dell’area di sanita’ pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di
responsabilita’, dotati di autonomia tecnico-funzionale e
organizzativa nell’ambito della struttura dipartimentale, e
rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e
aziendali, dell’attuazione delle disposizioni normative e
regolamentari regionali, nazionali e internazionali, nonche’ della
gestione delle risorse economiche attribuite”;
3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli
essenziali di assistenza”;
“5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica
annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le
modalita’ definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei
principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e successive modificazioni, nonche’ a una valutazione al termine
dell’incarico, attinente alle attivita’ professionali, ai risultati
raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione
continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore
generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalita’
definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la
verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di
responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura
complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantita’ e la
qualita’ delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli
obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede
di discussione di budget, in base alle risorse professionali,
tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli
indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione
delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso
appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si
tiene conto nella valutazione professionale allo scadere
dell’incarico. L’esito positivo della valutazione professionale
determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro
incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″;
secondo” fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo
e’ soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
“7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie
ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste
dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto
delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva,
disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli
incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui
l’azienda e’ tenuta a dare adeguata pubblicita’, sulla base dei
seguenti principi:
dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori
di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei
direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre
direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede
l’azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla
nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad
individuare almeno un componente della commissione direttore di
struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la
predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre
componenti sorteggiati; in caso di parita’ di voti e’ eletto il
componente piu’ anziano. In caso di parita’ nelle deliberazioni della
commissione prevale il voto del presidente;
del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi
dell’attivita’ svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli
esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale
una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori
punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da
nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione; ove
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L’azienda
sanitaria interessata puo’ preventivamente stabilire che, nei due
anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in
cui il dirigente a cui e’ stato conferito l’incarico dovesse
dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo
l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna
iniziale;
direzione universitaria e’ effettuata dal direttore generale d’intesa
con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente,
ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo
interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e
professionale del responsabile da nominare;
curricula dei candidati, la relazione della commissione sono
pubblicati sul sito internet dell’azienda prima della nomina. Sono
altresi’ pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da
parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I
curricula dei candidati e l’atto motivato di nomina sono pubblicati
sul sito dell’ateneo e dell’azienda ospedaliero-universitaria
interessati.
7-ter. L’incarico di direttore di struttura complessa e’ soggetto
a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile
di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico,
sulla base della valutazione di cui al comma 5.
7-quater. L’incarico di responsabile di struttura semplice,
intesa come articolazione interna di una struttura complessa, e’
attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della
struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un’anzianita’ di
servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto
dell’incarico. L’incarico di responsabile di struttura semplice,
intesa come articolazione interna di un dipartimento, e’ attribuito
dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse
di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di
dipartimento, a un dirigente con un’anzianita’ di servizio di almeno
cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico. Gli incarichi
hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,
con possibilita’ di rinnovo. L’oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata, salvo i casi di revoca, nonche’ il corrispondente
trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale.
7-quinquies. Per il conferimento dell’incarico di struttura
complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato
di cui all’articolo 15-septies”;
“2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a
sette anni, con facolta’ di rinnovo per lo stesso periodo o per
periodo piu’ breve”;
e-bis) all’articolo 15-septies, comma 1, primo periodo, le
parole: “entro il limite del due per cento della dotazione organica
della dirigenza,” sono sostituite dalle seguenti: “rispettivamente
entro i limiti del due per cento della dotazione organica della
dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica
complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che,
ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica
in ogni caso il valore arrotondato per difetto”;
e-ter) all’articolo 15-septies, comma 2, le parole da: “non
superiore” fino a: “dirigenza professionale, tecnica e
amministrativa” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore
rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della
dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonche’ al
cinque per cento della dotazione organica della dirigenza
professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le
predette percentuali determinino valori non interi, si applica in
ogni caso il valore arrotondato per difetto”;
“Art. 17. (Collegio di direzione). – 1. Le regioni prevedono
l’istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario
regionale, del collegio di direzione, quale organo dell’azienda,
individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione
di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell’ente e
disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonche’
le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di
direzione, in particolare, concorre al governo delle attivita’
cliniche, partecipa alla pianificazione delle attivita’, incluse la
ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni
organizzative per l’attuazione dell’attivita’ libero-professionale
intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di
direzione partecipa alla pianificazione delle attivita’ di ricerca e
didattica nell’ambito di quanto definito dall’universita’; concorre
inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con
particolare riferimento all’individuazione di indicatori di risultato
clinico-assistenziale e di efficienza, nonche’ dei requisiti di
appropriatezza e di qualita’ delle prestazioni. Partecipa altresi’
alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli
obiettivi prefissati ed e’ consultato obbligatoriamente dal direttore
generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attivita’
cliniche. Ai componenti del predetto collegio non e’ corrisposto
alcun emolumento, compenso, indennita’ o rimborso spese”.
3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina
dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, nonche’ dei direttori di struttura complessa, pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette
modifiche non si applicano altresi’ agli incarichi gia’ conferiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro
scadenza.
vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli
elenchi di cui all’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito
dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
carico della finanza pubblica, un sistema di monitoraggio delle
attivita’ assistenziali e della loro qualita’ finalizzato a
verificare la qualita’ delle prestazioni delle singole unita’
assistenziali delle strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate, in raccordo con il programma nazionale valutazione esiti
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e con il
coinvolgimento dei direttori di dipartimento.
settembre 2001, n. 368, e’ inserito il seguente:
“4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il
Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime
delle assunzioni, sono esclusi dall’applicazione del presente decreto
i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo
Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in
considerazione della necessita’ di garantire la costante erogazione
dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di
assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non
costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione
l’articolo 5, comma 4-bis”».
Dopo l’articolo 4 e’ inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Disposizioni in materia di assunzioni del personale
del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa). – 1. Nelle
regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai
sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per l’anno
2012 il blocco automatico del turn-over ai sensi dell’articolo 1,
comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive
modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il
blocco del turn-over in attuazione del piano di rientro o dei
programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco puo’
essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione
alla necessita’ di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica
dell’attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani
medesimi. La predetta disapplicazione e’ disposta con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport».
All’articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono
inserite le seguenti: «e con il parere delle Commissioni parlamentari
competenti» e dopo le parole: «decreto del Ministro della sanita’ 18
maggio 2001, n. 279,» sono inserite le seguenti: «e ai relativi
aggiornamenti previsti dal comma 1 dell’articolo 8 del medesimo
decreto,»;
dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 31 maggio 2013
all’aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all’articolo 11
del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita’ 27
agosto 1999, n. 332».
All’articolo 6:
al comma 1, la parola: «anche» e’ soppressa ed e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «I lavori di ristrutturazione nonche’ di
costruzione di strutture ospedaliere di cui al presente comma devono
prevedere, previa analisi costi-benefici che ne accerti la
convenienza, anche interventi di efficienza energetica ovvero
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonche’ interventi
ecosostenibili quali quelli finalizzati al risparmio delle risorse
idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche»;
al comma 2:
all’alinea, secondo periodo, dopo le parole: «relativa alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie» e’ inserita la seguente:
«pubbliche»;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni ivi
previste»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «.
Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in
regola, l’adozione del modello citato ha efficacia esimente dalla
responsabilita’ delle persone fisiche della struttura medesima di cui
alle disposizioni del capo III del titolo I del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni»;
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. La normativa antincendio, come integrata ai sensi del
comma 2, si applica anche alle strutture private»;
al comma 3:
all’alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle
seguenti: «dai seguenti»;
al capoverso, primo periodo, le parole: «e province autonome» e
le parole: «o provincia autonoma», ovunque ricorrono, sono soppresse
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve consentire
la realizzabilita’ di progetti terapeutico-riabilitativi
individuali».
Nel capo I, dopo l’articolo 6 e’ aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. (Misure finanziarie e patrimoniali a favore delle
regioni). – 1. In parziale deroga all’articolo 29, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali
plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui
all’articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
disavanzo sanitario dell’esercizio 2011, ai sensi dell’articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, possono essere utilizzate dalla regione per finalita’
extra-sanitarie.
220, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
inserite le seguenti: “, anche ai sensi dell’articolo 112 del codice
del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104,” e le parole: “dicembre 2012” sono
sostituite dalle seguenti: “dicembre 2013”;
pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie
trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende
sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, ancorche’
effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.
78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di
custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesorieri di
renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia
giurisdizionale, per garantire l’espletamento delle finalita’
indicate nel primo periodo.”».
All’articolo 7:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Dopo l’articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125,
e’ inserito il seguente:
“Art. 14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande
alcoliche a minori). – 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha
l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto,
l’esibizione di un documento di identita’, tranne che nei casi in cui
la maggiore eta’ dell’acquirente sia manifesta.
sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque
vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e’
commesso piu’ di una volta si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attivita’ per
tre mesi”.
3-ter. All’articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma
sono inseriti i seguenti:
“La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in
essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso
distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati
anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei
documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica
qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il
controllo dei dati anagrafici.
Se il fatto di cui al primo comma e’ commesso piu’ di una volta
si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro
a 25.000 euro con la sospensione dell’attivita’ per tre mesi”.
3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di
chiunque eserciti illecitamente attivita’ di offerta di giochi con
vincita in denaro, e’ vietata la messa a disposizione, presso
qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la
connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line,
da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero
da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio
rilasciato dalle competenti autorita’»;
al comma 4:
all’alinea:
al primo periodo, le parole: «rivolte prevalentemente ai
giovani» sono sostituite dalle seguenti: «rivolte ai minori e nei
trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle
stesse»;
dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «E’ altresi’
vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita’ sulla stampa quotidiana e
periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in
occasione della proiezione di film destinati alla visione dei
minori»;
alla lettera c), le parole: «dalla Agenzia delle dogane e dei
monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli»;
dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. La pubblicita’ dei giochi che prevedono vincite in denaro
deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di
probabilita’ di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco
pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, e’
indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di
violazione, il soggetto proponente e’ obbligato a ripetere la stessa
pubblicita’ secondo modalita’, mezzi utilizzati e quantita’ di
annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando
nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonche’ il
fatto che la pubblicita’ e’ ripetuta per violazione della normativa
di riferimento»;
al comma 5:
al secondo periodo, le parole: «e’ tale» sono sostituite dalle
seguenti: «sia tale» e le parole: «dalla Agenzia delle dogane e dei
monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia delle dogane
e dei monopoli»;
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del
presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi
sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre,
all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo
predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i
rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio
dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati
alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate alla G.A.P.»;
dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la
valenza educativa del tema del gioco responsabile affinche’ gli
istituti, nell’ambito della propria autonomia, possano predisporre
iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso
autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all’abuso o
all’errata percezione del medesimo»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «e’ vietato l’ingresso ai minori
di anni diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «e’ vietato ai
minori di anni diciotto l’ingresso»;
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero
dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un
decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee
soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso dei
minori ai giochi, nonche’ volte ad avvertire automaticamente il
giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco»;
al comma 9, primo periodo, la parola: «cinquemila» e’ sostituita
dalla seguente: «diecimila»;
al comma 10:
il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione,
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi
pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle
distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da
strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri
socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione
dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante
gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive
modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti
luoghi»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Presso
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della
sua incorporazione, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e’
istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti
individuati dai Ministeri della salute, dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, dello sviluppo economico e
dell’economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni
rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche’ rappresentanti
dei comuni, per valutare le misure piu’ efficaci per contrastare la
diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
Ai componenti dell’osservatorio non e’ corrisposto alcun emolumento,
compenso o rimborso di spese».
All’articolo 8:
al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori
oneri» sono inserite le seguenti: «a carico della finanza pubblica,»;
al comma 2, capoverso, secondo periodo, le parole: «senza oneri
aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori
oneri»;
al comma 8, la parola: «sottoporlo» e’ sostituita dalle seguenti:
«garantire che durante le fasi di lavorazione sia sottoposto»;
al comma 11, le parole: «da euro 5.000 a euro 50.000» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 20.000»;
il comma 16 e’ sostituito dal seguente:
«16. Le bibite analcoliche di cui all’articolo 4 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n.
719, e successive modificazioni, devono essere commercializzate con
un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Alla legge 3 aprile 1961, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
non contengono anche” sono sostituite dalle seguenti: “devono
contenere” e le parole: “al 12 per cento” sono sostituite dalle
seguenti: “al 20 per cento”;
divieto” sono sostituite dalle seguenti: “in violazione delle
disposizioni”.
16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bis si applicano
a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previo
perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di
cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998. Le bevande prive del contenuto minimo
obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis, prodotte prima della
data di inizio dell’efficacia delle disposizioni di cui ai medesimi
commi 16 e 16-bis, stabilita ai sensi del precedente periodo, possono
essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.
16-quater. Ai fini dell’applicazione uniforme, su tutto il
territorio nazionale, delle modalita’ di formazione, anche a
distanza, del personale adibito alla produzione, alla
somministrazione e alla commercializzazione di alimenti, il Ministro
della salute, con decreto di natura non regolamentare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri di tale
formazione.
16-quinquies. Al fine di incentivare il consumo di prodotti
vegetali freschi, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono adottare provvedimenti volti a promuovere la
distribuzione di frutta fresca di stagione in buste monoporzione,
mediante l’installazione di appositi distributori automatici negli
istituti scolastici».
All’articolo 9:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli
affari regionali» sono inserite le seguenti: «, il turismo e lo
sport».
All’articolo 10:
al comma 2, le parole: «di particolare rilevanza» sono sostituite
dalle seguenti: «, come definito dall’articolo 1, comma 1,
dell’accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano 18 novembre 2010, n. 197/CSR»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche
attraverso audizioni periodiche delle organizzazioni civiche di
tutela del diritto alla salute maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non e’
corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese».
All’articolo 11:
al comma 1, le parole da: «e quelli la cui efficacia non risulti»
fino a: «stabilito al 31 dicembre 2013» sono soppresse e le parole:
«dei precedenti periodi» sono sostituite dalle seguenti: «del
precedente periodo»;
i commi 3 e 4 sono soppressi;
al comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, con indicazione del numero di lotto di origine e della
data di scadenza».
Dopo l’articolo 11 e’ inserito il seguente:
«Art. 11-bis. (Modifica al comma 811 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, in materia di truffe ai danni del Servizio
sanitario nazionale). – 1. Al comma 811 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“L’autorizzazione sanitaria all’esercizio della farmacia, in caso di
condanna con sentenza di primo grado per i fatti disciplinati dal
presente comma, non puo’ essere trasferita per atto tra vivi fino
alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza
definitiva”».
L’articolo 12 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 12. (Procedure concernenti i medicinali). – 1. La domanda di
classificazione di un medicinale fra i medicinali erogabili a carico
del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e’
istruita dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) contestualmente
alla contrattazione del relativo prezzo, ai sensi dell’articolo 48,
comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
interessata puo’ presentare all’AIFA la domanda di classificazione di
cui al comma 1 e di avvio della procedura di contrattazione del
prezzo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale prevista dall’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni.
farmaci orfani ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, o altri
farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale previsti in
una specifica deliberazione dell’AIFA, adottata su proposta della
Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante medicinali
utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad
esso assimilabili, puo’ essere presentata anteriormente al rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda. Il rigetto
della domanda e’ comunicato al richiedente unitamente al parere della
Commissione consultiva tecnico-scientifica o del Comitato prezzi e
rimborso sul quale la decisione e’ fondata. Parimenti documentata e’
la comunicazione della determinazione di esclusione di un medicinale
in precedenza classificato fra i farmaci erogabili dal Servizio
sanitario nazionale.
presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali per i quali e’
rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio comunitaria
a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, del regolamento (CE) n. 1901/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o del
regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 novembre 2007, o un’autorizzazione all’immissione in commercio
ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono
automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita’, della classe di
cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, nelle more della
presentazione, da parte dell’azienda interessata, di un’eventuale
domanda di diversa classificazione ai sensi della citata disposizione
legislativa. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della decisione della
Commissione europea sulla domanda di autorizzazione all’immissione in
commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, del regolamento
(CE) n. 1901/2006 o del regolamento (CE) n. 1394/2007, l’AIFA
pubblica nella Gazzetta Ufficiale un provvedimento recante la
classificazione del medicinale ai sensi del primo periodo del
presente comma e il suo regime di fornitura. Per i medicinali
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
le indicazioni della classificazione ai sensi del primo periodo del
presente comma e del regime di fornitura sono incluse nel
provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio. In ogni
caso, prima dell’inizio della commercializzazione, il titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio e’ tenuto a
comunicare all’AIFA il prezzo ex factory e il prezzo al pubblico del
medicinale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
medicinali oggetto di importazione parallela.
comma 1 dell’articolo 11 del presente decreto, ciascun medicinale che
abbia le caratteristiche di medicinale generico, di cui all’articolo
10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, o di medicinale biosimilare, di cui all’articolo 10, comma 7,
dello stesso decreto, e’ automaticamente collocato, senza
contrattazione del prezzo, nella classe di rimborso a cui appartiene
il medicinale di riferimento qualora l’azienda titolare proponga un
prezzo di vendita di evidente convenienza per il Servizio sanitario
nazionale. E’ considerato tale il prezzo che, rispetto a quello del
medicinale di riferimento, presenta un ribasso almeno pari a quello
stabilito con decreto adottato dal Ministro della salute, su proposta
dell’AIFA, in rapporto ai volumi di vendita previsti. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche ai medicinali oggetto di
importazione parallela.
terapeutiche di un medicinale autorizzato per l’immissione in
commercio secondo la procedura prevista dai regolamenti comunitari di
cui al comma 5 e gia’ classificato come farmaco erogabile dal
Servizio sanitario nazionale, il medicinale non puo’ essere
prescritto per le nuove indicazioni con onere a carico del Servizio
sanitario nazionale prima della conclusione della procedura di
contrattazione del prezzo e della correlata conferma della
rimborsabilita’ del medicinale medesimo, nonche’ della pubblicazione,
da parte dell’AIFA, del nuovo prezzo ai sensi della normativa
vigente. Quando e’ autorizzata un’estensione delle indicazioni
terapeutiche di un medicinale autorizzato per l’immissione in
commercio secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e gia’ classificato come farmaco erogabile dal Servizio
sanitario nazionale, il provvedimento che autorizza l’estensione
delle indicazioni terapeutiche contiene, altresi’, il prezzo
concordato in seguito alla nuova procedura di contrattazione del
prezzo e di conferma della rimborsabilita’ del medicinale.
successive modificazioni, e’ abrogato il comma 6.
medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,
all’Istituto superiore di sanita’ sono trasferite all’AIFA, la quale
si avvale del predetto Istituto, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ai fini dell’esercizio delle funzioni
trasferite, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro
della salute, sentiti i due enti interessati. Fino all’adozione del
decreto del Ministro della salute, l’Istituto superiore di sanita’,
raccordandosi con l’AIFA, svolge le competenze ad esso gia’
attribuite, secondo le modalita’ previste dalle disposizioni
previgenti. Sono altresi’ trasferite all’AIFA le competenze di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1) e 1-bis), del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Sono confermate in capo all’AIFA
le competenze in materia di sperimentazione clinica di medicinali
attribuite dal citato decreto legislativo n. 211 del 2003 al
Ministero della salute e trasferite all’AIFA ai sensi dell’articolo
48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
province autonome di Trento e di Bolzano provvede a riorganizzare i
comitati etici istituiti nel proprio territorio, attenendosi ai
seguenti criteri:
territoriale di una o piu’ province, in modo che sia rispettato il
parametro di un comitato per ogni milione di abitanti, fatta salva la
possibilita’ di prevedere un ulteriore comitato etico, con competenza
estesa a uno o piu’ istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico;
dei pareri unici per sperimentazione clinica di medicinali emessi nel
corso dell’ultimo triennio;
alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni altra questione
sull’uso dei medicinali e dei dispositivi medici, sull’impiego di
procedure chirurgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti
alimentari sull’uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale,
alle valutazioni dei comitati;
l’assenza di rapporti gerarchici tra diversi comitati.
per i profili di sua competenza, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati criteri per la
composizione dei comitati etici e per il loro funzionamento. Fino
alla data di entrata in vigore del predetto decreto continuano ad
applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
studi clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 211, e’ gestita esclusivamente con modalita’
telematiche, attraverso i modelli standard dell’Osservatorio
nazionale sulla sperimentazione clinica dell’AIFA».
All’articolo 13:
al comma 1, capoverso Art. 20, comma 1, ultimo periodo, le
parole: «Tale disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «La
disposizione del terzo periodo»;
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. I primi tre periodi del comma 12 dell’articolo 158 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: “Le tariffe vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sono aggiornate con decreto
del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con
un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal
1º gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura
che tiene conto delle affinita’ tra le prestazioni rese, le tariffe
relative a prestazioni non ancora tariffate ed e’ stabilito, nella
misura del 20 per cento dell’importo dovuto per ciascuna
autorizzazione all’immissione in commercio, il diritto annuale dovuto
per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna
registrazione di un medicinale di origine vegetale basata
sull’impiego tradizionale. A decorrere dal 2014, entro il mese di
marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati,
con le stesse modalita’, sulla base delle variazioni annuali
dell’indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di
dicembre”»;
dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Il comma 3 dell’articolo 84 del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 193, e’ sostituito dal seguente:
“3. Il medico veterinario, nell’ambito della propria attivita’ e
qualora l’intervento professionale lo richieda, puo’ consegnare
all’allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di
medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali
destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui gia’
utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto
soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal
medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni
prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi
restando gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 15 del
decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive
modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito
dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 82, registra lo
scarico delle confezioni da lui non utilizzate”».
All’articolo 14:
al comma 1, ultimo periodo, le parole: «versamento in entrata del
bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «versamento
all’entrata del bilancio dello Stato»;
al comma 3, le parole: «socio sanitario» sono sostituite dalla
seguente: «socio-sanitario»;
al comma 4, ultimo periodo, le parole: «viene disciplinato» sono
sostituite dalle seguenti: «sono disciplinati»;
al comma 5, dopo le parole: «a decorrere dall’anno 2013» sono
aggiunte le seguenti: «, alla cui erogazione, a favore del medesimo
Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell’intesa espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita’ finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per l’anno di riferimento»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «nonche’ in 11» sono
inserite le seguenti: «euro mensili»;
al comma 9:
al secondo periodo, le parole: «e’ stabilita» sono sostituite
dalle seguenti: «sono stabilite»;
al quarto periodo, le parole: «inferiore a 600 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «inferiore a 500 euro»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, le parole: “, unitamente a prestazioni di
ricovero e cura di alta specialita’” sono sostituite dalle seguenti:
“ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialita’ o
svolgono altre attivita’ aventi i caratteri di eccellenza di cui
all’articolo 13, comma 3, lettera d)”.
9-ter. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
“d) caratteri di eccellenza del livello dell’attivita’ di
ricovero e cura di alta specialita’ direttamente svolta negli ultimi
tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito,
nell’ambito di un’attivita’ di ricerca biomedica riconosciuta a
livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una piu’
alta qualita’ dell’attivita’ assistenziale, attestata da strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale”»;
al comma 10, le parole: «va precisata» sono sostituite dalle
seguenti: «devono essere indicate», le parole: «puo’ trarre argomenti
di convinzione dai necessari sopralluoghi» sono sostituite dalle
seguenti: «puo’ procedere ai necessari sopralluoghi e valutare gli
elementi cosi’ acquisiti» e le parole: «Al comma 3, le parole:
“d’intesa” sono sostituite dalle seguenti: “previa intesa”.» sono
soppresse;
dopo il comma 10 e’ inserito il seguente:
«10-bis. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, le parole: “d’intesa” sono sostituite dalle
seguenti: “previa intesa”»;
al comma 11, le parole: «altresi’ indicata» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo quanto stabilito» e le parole: «l’accesso al
finanziamento degli enti interessati» sono sostituite dalle seguenti:
«l’erogazione dei finanziamenti nei confronti degli enti
interessati»;
al comma 12, la parola: «sentito» e’ sostituita dalla seguente:
«sentiti» e la parola: «quali-quantitativi» e’ sostituita dalle
seguenti: «qualitativi e quantitativi».
All’articolo 15:
al comma 1:
al capoverso 90, le parole: «dell’infrastrutture» sono
sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture»;
al capoverso 92-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
organizzazione del servizio adottati dalle regioni, in base ai
principi definiti dai predetti accordi, al fine di garantire su tutto
il territorio nazionale la continuita’ delle funzioni conferite, le
regioni erogano l’assistenza sanitaria al personale navigante,
marittimo e dell’aviazione civile, attraverso gli ambulatori dei SASN
esistenti e i medici fiduciari incaricati, i quali stipulano apposite
convenzioni non onerose»;
al capoverso 92-ter, le parole: «medico legali» sono sostituite
dalla seguente: «medico-legali»;
al comma 3, le parole: «diviso il numero» sono sostituite dalle
seguenti: «divisa per il numero»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In considerazione delle funzioni di giurisdizione
speciale esercitate, la Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e
successive modificazioni, e’ esclusa dal riordino di cui all’articolo
2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e continua ad
operare, sulla base della normativa di riferimento, oltre il termine
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n.
89, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 132,
come modificato dal comma 3-ter del presente articolo. All’allegato 1
annesso al citato decreto-legge n. 89 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 132 del 2012, il numero 29 e’ abrogato.
3-ter. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012,
132, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle
seguenti: “non oltre il 30 aprile 2013″».
Dopo l’articolo 15 e’ inserito il seguente:
«Art. 15-bis. (Razionalizzazione della spesa sanitaria) – 1.
All’articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il
rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce
adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo al
Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all’articolo 12 dell’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,
pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, sulla base dell’istruttoria congiunta effettuata dalla
CONSIP e dall’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici”.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Per prezzo
di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il
5º percentile, ovvero il 10º percentile, ovvero il 20º percentile,
ovvero il 25º percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o
servizio oggetto di analisi sulla base della significativita’
statistica e della eterogeneita’ dei beni e dei servizi riscontrate
dal predetto Osservatorio. Il percentile e’ tanto piu’ piccolo quanto
maggiore risulta essere l’omogeneita’ del bene o del servizio. Il
prezzo e’ rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni.”;
2) al quarto periodo, dopo le parole: “di cui al presente
comma, nonche'” sono inserite le seguenti: “, in sua assenza,”;
“a-bis) in fase di prima applicazione, la determinazione dei
prezzi di riferimento di cui alla lettera a) e’ effettuata sulla base
dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i
maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici;”».
All’allegato 1:
alla rubrica, le parole: «del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 194» sono soppresse.