Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
(GU Serie Generale n. 64 del 17-3-2017)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
la seguente legge:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
Articolo 1.
Sicurezza delle cure in sanità
Articolo 2.
Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute
al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione
dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario
e la sicurezza del paziente
supporto tecnico.
«d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».
Articolo 3.
Osservatorio nazionale delle buone pratiche
sulla sicurezza nella sanità
«Osservatorio».
Articolo 4.
Trasparenza dei dati
«2-bis. I familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possono concordare con il direttore sanitario o sociosanitario l’esecuzione del riscontro diagnostico, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, e possono disporre la presenza di un medico di loro fiducia».
Articolo 5.
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni
previste dalle linee guida
assistenziali.
Articolo 6.
Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria
«Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
Articolo 7.
Responsabilità civile della struttura e
dell’esercente la professione sanitaria
Articolo 8.
Tentativo obbligatorio di conciliazione
Articolo 9.
Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa
Articolo 10.
Obbligo di assicurazione
Articolo 11.
Estensione della garanzia assicurativa
Articolo 12.
Azione diretta del soggetto danneggiato
Articolo 13.
Obbligo di comunicazione all’esercente la professione sanitaria
del giudizio basato sulla sua responsabilità
Articolo 14.
Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria
Articolo 15.
Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti
nei giudizi di responsabilità sanitaria
Articolo 16.
Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario
giudiziari».
Articolo 17.
Clausola di salvaguardia
Articolo 18.
Clausola di invarianza finanziaria
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare co- me legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 marzo 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Gu