Ostetrica condannata per la morte del feto avvenuta durante il travaglio.
Il fatto:
In tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo si individua nell’inizio del travaglio e, quindi, nel raggiungimento dell’autonomia del feto, coincidendo con la transizione dalla vita intrauterina a quella extrauterina: “il feto nascente è persona”.
La Suprema Corte precisa, inoltre, che: “il reato di omicidio e di infanticidio-feticidio tutelano lo stesso bene giuridico, e cioè la vita dell’uomo nella sua interezza. Ciò si desume anche dalla terminologia adoperata dall’art. 578 c.p. – “cagiona la morte” – identica a quella adottata per il reato di omicidio, in quanto evidentemente “si può cagionare la morte soltanto di un essere vivo”. Il legislatore, quindi, ha sostanzialmente riconosciuto anche al feto la qualità di uomo vero e proprio, giacché “la morte è l’opposto della vita” (Sez. 1, n. 46945 del 2004, cit.; Sez. 4, n. 4090 del 13/02/1979, non massimata). I due reati, quindi, vigilano sul bene della vita umana fin dal suo momento iniziale e il dies a quo, da cui decorre la tutela predisposta dall’uno e dall’altro illecito è il medesimo”.
Sentenza completa: